STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. GIULIO GASTALDELLO
CIRC. N. 009-2011 DEL 30 GIUGNO 2011-06-30
SPESOMETRO: DA DOMANI TRACCIABILITA’ PER LE SPESE
SUPERIORI A €
3.600
Spesometro: domani si parte.
Da
domani, 1° luglio, i commercianti al minuto e tutti i
prestatori di servizi che certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini
fiscali dovranno monitorare le operazioni il cui prezzo, Iva inclusa, sia di
ammontare uguale o superiore a 3.600 euro, identificando il cliente e
conservando con cura le relative informazioni.
Il
monitoraggio delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2011, sarà riepilogato
entro il 30 aprile
Il
nuovo obbligo è già entrato in vigore dal 1° gennaio 2010, ma solo da domani sarà
operativo anche con riferimento agli operatori che usano scontrini e ricevute
fiscali. Se questi operatori, per prassi aziendale o per richiesta del cliente,
abbiano emesso fatture in luogo di ricevute e scontrini, dovranno monitorare le
operazioni già dal 1° gennaio
L'estensione dell'obbligo impatta direttamente sulle procedure di vendita dei
singoli negozi, complicando non poco le regole da seguire sia per identificare
il cliente sia per conservare le informazioni acquisite che dovranno essere,
poi, a distanza di molti mesi, riepilogate nelle comunicazioni. Queste
complicazioni sono attenuate dal fatto che il limite di 3.600 euro esclude una
serie di piccole operazioni che non raggiungono la soglia. Un primo problema
che si pone è quello dell'identificazione del cliente: il commerciante che si
accorge che l'acquisto del cliente supera l'importo di 3.600 euro deve
cominciare a preoccuparsi dei dati che deve acquisire. Le ultime pronunce del
l'Agenzia hanno ribadito il fatto che i commercianti
al minuto devono, in riferimento al cliente persona fisica nazionale, acquisire
il codice fiscale e gli altri elementi identificativi.
Per
i clienti non residenti, dovrà invece acquisire:
-
per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo,
il sesso, la data di nascita e il domicilio fiscale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale;
- per società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, oltre ai dati di identificazione della struttura, anche il cognome e il nome, il luogo, il sesso, la data di nascita e il domicilio fiscale di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
Già l'acquisizione di queste informazioni potrebbe non essere facile,
specialmente se non esiste una diretta collaborazione del cliente. Si pensi al
cliente giapponese o cinese o russo che entrando in una gioielleria italiana si
sente rivolgere, dopo le rituali domande dirette alla vendita del bene
prescelto o da scegliere, una serie di quesiti relativi alla
sua identificazione.
Proprio in coerenza con la necessità di ottenere le informazioni, il
provvedimento dell'Agenzia – così legittimando l'autorità dell'esercente in relazione alla richiesta di informazioni sensibili –
prevede che, per le operazioni non soggette a fatturazione, il committente o
cessionario è tenuto a fornire tutti i dati identificativi richiesti, senza
possibilità, dunque, di opporre rifiuto.
Sono
escluse dal monitoraggio le operazioni di acquisto con carte di credito, debito o prepagate rilasciate da operatori finanziari
italiani.
Un ulteriore problema, in assenza di una procedura
informatizzata, che in questi primi giorni potrebbe mancare, è la conservazione
delle informazioni acquisite, che dovranno, poi, entrare nella comunicazione
alle Entrate. Il problema si pone, perché l'acquisizione dell'informazione e la
sua conservazione spettano al titolare del negozio o dell'attività. Pertanto,
almeno in prima battuta, sarà necessario predisporre, a favore del
commerciante, uno spazio virtuale sulla rete o un registro su cui le
informazioni acquisite possano essere trascritte per poi essere usate a distanza di mesi nella compilazione della
comunicazione.
Fonte: il sole 24 ore – 30.6.11 – circ ministero
finanze